Il protodetective
il detective che non c'era
V
Omicidio
Nel periodo da noi considerato non era facile districarsi tra le regole, le eccezioni e le fattispecie degli statuti.
I reati
contro la persona (percosse, lesioni, mutilazioni, omicidio, veneficio, ecc.)
erano così frequenti che furono considerati nella loro specificità già nel '200 all'interno delle promissioni ducali (capitolo punizione dei reati) e degli statuti comunali del
medioevo (noti e diffusi già da fine '300). dati i tempi prevaleva sull'attuazione delle pene la foga classificatoria.
Divennero presto oggetto di elaborazione dottrinaria nel Rinascimento. Dal loro esame
si evincono quattro princìpi basilari.
1. E'
punibile chiunque cagiona la morte di un uomo, a prescindere dal momento
dell'evento - morte.
2. I
compartecipi subiscono la stessa pena solo se hanno materialmente inferto colpi
alla vittima.
3.
Operano e contano le cause di giustificazione (specie la legittima difesa) se
comprovate da testimoni, meglio se nel corso di un duello.
4. La
pena prevista, salvo attenuanti, è l'esecuzione capitale, in pubblico (come
monito).
Il dato
peculiare dell'emergente diritto criminale è costituito dalla certosina cura nella classificaziobne e nella grande
rilevanza che l'intenzionalità assume nel valutare
la responsabilità penale; ce ne accorgiamo in particolar modo dall'impostazione
seguita dalla dottrina nell'elaborare la struttura del reato di omicidio.
Quattro
categorie erano inquadrate tra i casi puri :
Omicidio per
necessità (legittima difesa)
Omicidio a
caso
Omicidio per
colpa
Omicidio per
dolo
Altre quattro tra i casi atroci (l'ombra del sicario):
Omicidio di
proposito
Omicidio
proditorio
Omicidio per
assassinio (tramite sicari)
Omicidio per
insidie
Non sempre
si andava al giudizio. Se la vittima era un potente notabile, ci pensavano i
parenti o lui stesso, se sopravviveva. Si ricordi il caso di Lorenzo il
Magnifico nei riguardi dei Pazzi: ben sapendo che
potevano pagarsi la libertà, ne fece immediata ed efferata strage.
Come dimostra l'istantanea di un appeso disegnata da Leonardo da Vinci.
I duelli erano tollerati, soprattutto se i duellanti erano di alto lignaggio. Il morto giaceva e il vincitore si appellava alla legittima difesa! Capite bene che in questi costumi di "giustizia fai da te" il ruolo del detective in cerca della verità era poco gradito, spesso addirittura inviso. Non era ben visto dal potente e neppure dal sicario che lui aveva pagato: con piccolo sovrapprezzo si poteva eliminare anche l'incauto protodetective!
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